Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
CENTRALINO 06/95955067 UFFICIO DIDATTICA/ALUNNI 06/95955169 UFFICIO AMMINISTRAZIONE 06/95955156 UFFICIO PERSONALE 06/95955104 PEC:rmic8b5008@pec.istruzione.it PEO:rmic8b5008@istruzione.it